Codice di condotta dell’Associazione OTTO
ART. 1: Condivisione di principi
L’adesione all’Associazione OTTO presuppone la condivisione e il rispetto dei principi etici deontologici di questo Codice nonché dei principi culturali espressi nell’appendice al Codice di condotta stesso.
La Commissione disciplinare può verificare il buon livello di conoscenza della deontologia professionale o delegare alla Commissione di verifica.
ART. 2: Obblighi nei confronti dei clienti
a. L’operatore e insegnante di Tuina e/o Qigong esercita liberamente la propria professione per promuovere e mantenere la salute e per migliorare la vita dei propri clienti, senza distinzioni di sesso, razza, religione o convinzioni politiche.
b. L’operatore e insegnante di Tuina e/o Qigong si impegna a lavorare con buon senso, responsabilità e prudenza e a mantenere alto il proprio standard professionale attraverso la formazione continua.
c. L’operatore e insegnante di Tuina e/o Qigong mantiene sempre il massimo livello d’igiene personale, del luogo e degli strumenti di lavoro. Agisce sempre nel pieno rispetto della sensibilità e del pudore del/della cliente, evitando in ogni modo di procurargli/le imbarazzo.
d. L’operatore e insegnante di Tuina e/o Qigong è tenuto/a ad ascoltare attentamente il/la cliente e a informarlo/a correttamente – possibilmente per iscritto – sulla natura e sullo scopo del trattamento/insegnamento proposto, oltre che sulle tariffe da lui/lei richieste.
e. Ove possibile e secondo le proprie condizioni economiche, presta la propria opera gratuitamente a persone realmente bisognose, mantenendo comunque i massimi standard di professionalità.
f. L’operatore e insegnante di Tuina e/o Qigong è tenuto/a ad operare una valutazione attenta, in base alla tradizione di riferimento, delle condizioni energetiche del/la proprio/a cliente, per stabilire in modo appropriato quanto il proprio intervento possa aiutare a migliorarne la qualità di vita.
g. L’operatore e insegnante di Tuina e/o Qigong non esiterà – in caso di propria inadeguatezza o indisponibilità – a indirizzare il proprio cliente verso altri professionisti che possano aiutarlo/a a migliorare la sua qualità di vita.
h. L’operatore e insegnante di Tuina e/o Qigong è tenuto/a al rispetto della normativa vigente sulla privacy e comunque al massimo riserbo su qualsiasi informazione riguardante i propri clienti. Può comunicare a fini didattici le proprie esperienze ai colleghi solo in forma rigorosamente anonima. L’obbligo di riservatezza si estende anche dopo l’eventuale decesso della persona interessata e va rispettato anche nel parlare con partner o parenti della persona interessata. Nel caso informazioni vengano richieste da un tribunale, verranno fornite solo quelle utili al procedimento, da parte degli organi direttivi.
i. E’ possibile avere studenti della propria disciplina presenti come tirocinanti durante i trattamenti/lezioni solo dietro consenso del cliente.
l. L’operatore e insegnante di Tuina e/o Qigong non insegnerà mai esercizi potenzialmente pericolosi o inadatti alla costituzione, età e condizione fisica della persona, con particolare riguardo allo stato di gravidanza, ai problemi della terza età e ai bambini.
m. L’operatore e insegnante di Tuina e/o Qigong deve assicurarsi di mantenere sempre un atteggiamento professionale che non dia luogo a malintesi, evitando contatti fisici inutili o linguaggio ambiguo; si asterrà dall’avere rapporti di natura sessuale con i propri clienti e, nel caso sia coinvolto/a sessualmente o troppo coinvolto/a emotivamente, dovrà affidare il/la proprio/a cliente ad un/una collega. Allo stesso modo, se un cliente mostra segni inappropriati di coinvolgimento sentimentale, è necessario scoraggiarlo/a ed eventualmente indirizzarlo/a ad altro/a professionista; se si trattano amici o familiari è sempre necessario mantenere la distinzione fra la relazione sociale e la relazione professionale.
ART. 3: Rapporti con la dimensione sanitaria
a. La valutazione energetica del’operatore e insegnante di Tuina e/o Qigong non può in alcun modo sostituire la diagnosi effettuata dal medico, né il suo intervento sostituirsi alle terapie mediche necessarie in caso di eventuali patologie, per questo incoraggerà i propri clienti a sottoporsi innanzi tutto ai controlli medici.
b. Nell’espletare o pubblicizzare la propria attività, in assenza di titolo sanitario abilitante, non è consentito all’operatore e insegnante di Tuina e/o Qigong servirsi del titolo di dottore, utilizzare terminologia medica o che risulti ambigua, formulare diagnosi mediche, parlare di terapie rivolte a patologie specifiche, consigliare di sospendere o iniziare terapie mediche e utilizzare (nemmeno per uso esterno) farmaci o prodotti che abbiano bisogno di prescrizione medica.
ART. 4: Rapporti con i/le colleghi/e
a. L’operatore e insegnante di Tuina e/o Qigong preferisce il modello della cooperazione a quello della competizione e si comporta con lealtà nei confronti dei propri colleghi. Non cercherà mai di sottrarre clienti a un collega e si asterrà dal criticare l’operato dei colleghi o di professionisti della salute.
b. Pur riconoscendo nella solidarietà fra operatori un valore fondamentale e deontologicamente irrinunciabile, non si spingerà sino all’omertà. Nel caso si trovi ad avere il fondato sospetto che un collega stia agendo o abbia agito in maniera da recare grave danno al cliente o in aperta violazione delle norme dell’Associazione, egli/ella è tenuto/a ad informarne la commissione disciplinare.
ART. 5: Obblighi commerciali
a. Tutte le forme di pubblicità devono essere ottemperanti alla normativa vigente.
b. La pubblicità deve essere veritiera e non dare luogo a fraintendimenti, evitare qualsiasi forma di sensazionalismo, promesse irrealistiche o affermazioni stravaganti.
c. E’ strettamente proibito affermare di poter guarire patologie.
d. La collocazione e la distribuzione della pubblicità debbono preservare il decoro professionale della categoria.
e. Deve essere evitato ogni conflitto di interesse rispetto ad altre attività commerciali. In caso si raccomandino prodotti di qualsiasi genere deve essere chiarito se chi li raccomanda ha interesse commerciale nei medesimi.
f. Non bisogna incoraggiare i clienti a fare regali o donazioni né possono essere tollerate pressioni su amici o familiari in questo senso.
ART. 6: Obblighi nell’esercizio multidisciplinare
a. Se l’operatore e insegnante di Tuina e/o Qigong facesse parte di altre Associazioni con differente Codice deontologico, non può comunque essere esentato dal rispetto del Codice presente.
b. Nell’applicare competenze diverse da quelle regolate da questa Associazione è necessario avere dimostrate competenze nelle medesime e informare correttamente il/la cliente.
ART. 7: Sanzioni e provvedimenti disciplinari
Il socio che violi il presente Codice di condotta o lo Statuto o il Regolamento è sottoposto alle seguenti sanzioni da parte della Commissione disciplinare, a seconda della gravità del caso:
1) richiamo amichevole;
2) richiamo formale che se reiterato comporta automaticamente la sospensione;
3) sospensione con riammissione condizionata alla frequenza con profitto di corsi di formazione e/o aggiornamento disposti dalla Commissione disciplinare, inclusi eventualmente corsi di formazione deontologica;
4) espulsione.
La sanzione di cui al punto 4 verrà pubblicata sul sito dell’Associazione.
Il procedimento disciplinare viene regolato dalla Commissione, ma deve assicurare la difesa e il contraddittorio. Le modalità di presentazione del reclamo, di esercizio del diritto di difesa e quant’altro sono definiti in dettaglio nel Regolamento.
Il compito fondamentale della Commissione è quello di calmierare e pacificare e solo come estrema ratio ricorrere alle sanzioni.
Approvato dall’assemblea dei soci il 21 febbraio 2016